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Ordinanza Veneto 20 02 2020

Vi presentiamo l'ordinanza contenente "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" come predisposta dal Governatore Luca Zaia in data odierna:

Coronavirus, nuova ordinanza restrittiva firmata oggi dal presidente del Veneto Luca Zaia, resterà in vigore fino al 3 aprile. Zaia ha annunciato i provvedimenti oggi, 20 marzo 2020, durante il punto stampa in diretta Facebook (LEGGI TUTTO).

«Da ora cambiano alcune cose, al l fine di evitare assembramenti che possono generare la diffusione del contagio», questa la premessa di Luca Zaia.

Veneto, nuova ordinanza restrittiva: cosa cambia

chiusi parchi e giardini pubblici all'aperto. L'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi nei centri urbani è soggetto alle limitazioni per le motivazioni ammesse dal Dpcm e con l'autodichiarazione. Per uscite legate a spesa o a bisogni degli animali (le passeggiate con i cani) la persona è obbligata a non superare i 200 metri dall'abitazione, con obbligo di controllo. Chiusi i negozi di generi alimentari nei giorni festivi. E nei negozi va una persona per nucleo familiare. Distributori negli autogrill bar aperti dalle 6 del mattino alle 18. «Il mio obiettivo è la salute dei veneti, non cerco consenso ma tutelare le persone».

La nuova ordinanza : cosa si puo' fare e cosa no

Chiusi parchi e giardini pubblici Al fine di evitare non indifferibili e urgenti assembramenti, idonei a determinare la diffusione del contagio, sono chiusi, all’accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale.

Biciclette e monopattini "addio"

L’uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono soggetti alle limitazioni. Sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale e cioè comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità oltrechè per gli accessi agli esercizi aperti in base al predetto DPCM.

Stop alle passeggiate, anche con il cane: si resta a 200 metri da casa Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l’attività motoria o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora.

Negozi chiusi la domenica, eccetto farmacie, parafarmacie e edicole

Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nel giorno nella giornata della domenica, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM dell’11.3.2020; si riconferma, a fini di chiarezza, l’apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole.

Nei negozi si entra uno per famiglia

Nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;

Stazioni di servizio

L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante fuori del centro abitato:

a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);

b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);

c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.

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